Crediti d’imposta
Decreto aiuti Quater
Crediti d’imposta – decreto aiuti Quater
Gentile Cliente business, il Decreto Aiuti Quater (DL 18 novembre 2022, n. 176) è stato emanato dal Governo italiano per mitigare l’aumento dei costi sostenuti dalle aziende per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Come nei precedenti decreti, viene mantenuta la distinzione tra aziende energivore e non energivore e gasivore e non gasivore.
Partiamo dalle aziende non energivore e non gasivore:
- Per l’energia elettrica: il credito d’imposta per il quarto trimestre 2022 è pari al 30% dei costi sostenuti per la componente energia; per usufruirne è necessario disporre di una potenza disponibile del proprio contatore pari almeno a 4,5 kW (per i costi sostenuti nel secondo e terzo trimestre, il credito è pari al 15% e sono necessari almeno 16,5 kW di potenza disponibile).
- Per il gas: il credito d’imposta per il quarto trimestre 2022 è pari al 40% della componente energia; (per i costi sostenuti nel secondo e terzo trimestre 2022 il credito è invece del 25%). Il Credito d’imposta per i consumi di gas nel secondo e terzo trimestre 2022 era rivolto solo alle aziende che lo utilizzavano in produzione, mentre per il quarto trimestre si ampliano i possibili fruitori.
Passiamo alle Aziende energivore e gasivore:
- Per l’energia elettrica: il credito d’imposta per il quarto trimestre 2022 è pari al 40% dei costi sostenuti per la componente energetica;
- Per il gas: il credito d’imposta per il quarto trimestre 2022 è pari al 40% della componente energetica.
Sia per i crediti relativi al terzo trimestre 2022 che per quelli relativi al quarto trimestre 2022, il termine ultimo per portare i crediti in compensazione è prorogato al 30 giugno 2023; non cambia invece ferma la scadenza del 31 dicembre 2022 per i crediti relativi al secondo trimestre 2022.
Per i crediti maturati nel 2022 e non ancora fruiti sarà necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023.
Resta inteso che si potranno chiedere i conteggi al fornitore di energia per il credito di imposta, purché quest’ultimo sia il medesimo del 2019.
La richiesta andrebbe presentata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo a cui i crediti si riferiscono, anche se l’ARERA ha stabilito che il fornitore è tenuto all’invio dei conteggi anche se le richieste sono tardive.
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