Energia elettrica e gas: che cosa è il mercato libero?
Con l’espressione mercato libero dell’energia elettrica e del gas si intende un regime di mercato in cui tutti gli utenti, inclusi quelli domestici, possono liberamente decidere a quale venditore affidarsi per la fornitura di energia elettrica e gas e a quali condizioni acquistare la fornitura medesima, spiega AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico).
Al mercato libero si contrappone il cosiddetto servizio di tutela, in seno al quale i prezzi di riferimento sono fissati da AEEGSI e applicati ai clienti che scelgono appunto le condizioni regolate.
La liberalizzazione della domanda è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 nel mercato del gas e il 1° luglio 2007 in quello dell’energia elettrica.
Con la liberalizzazione, le imprese che vendono energia elettrica e/o gas agli utenti finali sono in concorrenza tra loro. E una corretta competizione promuove una pluralità di offerte, con possibili benefici in termini di prezzi e qualità di servizi e forniture, evidenzia AEEGSI.
Con la liberalizzazione, inoltre, i consumatori possono decidere in ogni momento il proprio fornitore di energia elettrica e/o gas.
Cambiare venditore, peraltro, non comporta alcuna spesa, salvo gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione di un nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).
La libertà di scelta riguarda solo le imprese venditrici di energia elettrica e/o di gas. Non è possibile cambiare né l’impresa che assicura la distribuzione dell’elettricità fino alle abitazioni né quella che garantisce la distribuzione del gas fino alle abitazioni medesime.
Per passare al mercato libero è sufficiente scegliere una nuova offerta e sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura, chiudendo quello precedente. Spetta al nuovo venditore inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto al venditore precedente.
Per il passaggio effettivo alla nuova fornitura, si tratti di energia elettrica o di gas, occorrono da uno a due mesi. La nuova fornitura comincia nel momento in cui il nuovo venditore ha compiuto tutti gli atti necessari per gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. Il nuovo venditore deve comunque comunicare al cliente la data prevista per il passaggio effettivo al momento della firma del contratto.
Il termine massimo di preavviso per il recesso dal vecchio contratto è di un mese a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione di recesso. Se, per esempio, il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione di recesso il 2 gennaio, il mese decorrerà dal 1° febbraio.
In occasione del cambio di venditore, la lettura del contatore dell’energia elettrica e/o del gas viene effettuata dal distributore qualche giorno prima del passaggio effettivo, per consentire al vecchio venditore di emettere l’ultima bolletta. Il nuovo venditore utilizzerà la medesima lettura come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette.